Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA CASSAZIONE CONTROLLA LA COERENZA LOGICO-FORMALE E LA CORRETTEZZA GIURIDICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - Spetta al giudice del merito la scelta delle risultanze probatorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 27238 del 22 dicembre 2014, Pres. Macioce, Rel. Amendola).

Il ricorso per cassazione per motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Invero il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la legge n. 40 del 2006, che ha sostituito il concetto di "punto decisivo della controversia" con quello di "fatto controverso e decisivo" il legislatore ha mirato a rafforzare con l'esigenza che il giudizio di cassazione, che è giudizio di legittimità, non venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito.


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