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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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E' INAMMISSIBILE L'ATTO DI APPELLO CHE SI LIMITI AD ESPORRE LE TESI GIURIDICHE GIA' ILLUSTRATE IN PRIMO GRADO - Art. 342 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18 del 7 gennaio 2015, Pres. Macioce, Rel. Amendola).
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Nell'atto di
appello pur prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme, occorre
comunque che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto
e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al
contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi
formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la
riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto
e la portata delle relative censure. Quindi, è inammissibile l'atto di appello
che risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo
giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado.
L'onere
della specificazione dei motivi d'appello esige, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
(e, nel rito del lavoro, del successivo art. 434), che la manifestazione
volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza di
primo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la
motivazione della pronuncia impugnata. Dovendo i motivi essere più o meno
articolati a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di
quella motivazione, qualora la sentenza di primo grado sia stata impugnata con
riferimento a tutte le statuizioni emesse, le ragioni sulle quali si fonda il
gravame debbono essre esposte in modo da contrapporre le argomentazioni
dell'appellante a quelle svolte nella medesima sentenza per incrinarne, il
fondamento logico-giuridico. Pertanto il motivo di appello che si limita a
riprodurre le deposizioni testimoniali, reiterando la valutazione di esse già
espresse in primo grado e contestando genericamente quella effettuata dal
giudice, senza un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione
della sentenza gravata e senza contrapporre adeguate argomentazioni a quelle
svolte nella medesima, non si sottrae alla sanzione dell'inammissibilità per
difetto di specificazione dei motivi di impugnazione.
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