Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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COMPETENZA PER TERRITORIO IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - (Cassazione Sezione Terza Civile n. 1436 del 27 gennaio 2015, Pres. Petti, Rel. Cirillo).

In materia di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio devono applicarsi i principi affermati dall'ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte 13 ottobre 2009, n. 21661. Tale provvedimento ha affermato che, nei giudizi di risarcimento dei danni conseguiti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio ambulatorio della competenza e, dall'altro, favorisce il soggetto più debole, che è solitamente la parte danneggiata.


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