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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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IL DISCONOSCIMENTO DELLE RIPRODUZIONI INFORMATICHE DEVE ESSERE CHIARO, CIRCOSTANZIATO ED ESPLICITO - Art. 2712 codice civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 3122 del 17 febbraio 2015, Pres. Macioce, Rel. Buffa).
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Il
disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ.,
che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto
ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia,
essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi
nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza con
riferimento alla conformità di una copia fotostatica all'originale di una
scrittura, ma con principio applicabile alla conformità delle rappresentazioni
informatiche, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi efftti del
disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché
mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito
positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non
impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche
attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che
l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se
impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione
sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice
all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa. Del resto, le norme del codice civile sul
disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non
autenticate di una scrittura di applicano solo quando questa sia fatta valere
come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e
obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di
dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa
fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio
convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato
assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè essa appaia grave, precisa e
concordante (v. pure Sez. Lav., sentenza n. 10366 del 13/05/2014, che ritiene
la rilevanza della presunzione semplice, costituita dalla contestata
registrazione o rappresentazione, pur disconosciuta, e supportata da ulteriori
elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo).
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