Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL DISCONOSCIMENTO DELLE RIPRODUZIONI INFORMATICHE DEVE ESSERE CHIARO, CIRCOSTANZIATO ED ESPLICITO - Art. 2712 codice civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 3122 del 17 febbraio 2015, Pres. Macioce, Rel. Buffa).

Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, ma con principio applicabile alla conformità delle rappresentazioni informatiche, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi efftti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. Del resto, le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura di applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè essa appaia grave, precisa e concordante (v. pure Sez. Lav., sentenza n. 10366 del 13/05/2014, che ritiene la rilevanza della presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione, pur disconosciuta, e supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo). 


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