|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
APPLICAZIONE DI STANDARDS, ESISTENTI NELLA REALTA' SOCIALE - Ai fini dell'accertamento della giusta causa di licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 3320 del 19 febbraio 2015, Pres. Macioce, Rel. Ghinoy).
|
La
giusta causa di licenziamento così come il giustificato motivo, costituiscono
una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà
da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni
(ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato
contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in
sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi
alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente
richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma
giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità
come violazione di legge. Diversamente, l'accertamento della concreta
ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il
parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a
costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, si pone sul
diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e
sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad
una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una
specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori
dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|