Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

E' INAMMISSIBILE IN CASSAZIONE LA PRODUZIONE PARZIALE DI CONTRATTI COLLETTIVI - E' necessario il testo integrale (Cassazione Sezione Lavoro n. 3323 del 19 febbraio 2015, Pres. Roselli, Rel. Lorito).

Va confermata la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 15495/2009) secondo cui: "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stessi vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa".

Si è, altresì, precisato che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la Suprema Corte rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata". 


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