Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Documenti

IL DIRITTO DI SATIRA ESISTE, MA NON PUÒ LEDERE I VALORI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - Il limite della continenza (Cassazione V Penale n. 13563 del 22 dicembre 1998, Pres. Saulino, Rel. Rotella).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo SAULINO Presidente Dott. Giuliana FERRUA Consigliere Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere Dott. Giuseppe SICA Consigliere Dott. Mario ROTELLA Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da 1) SENESI Vauro, n. 24.3.55 a Pistoia; 2) FRAU Sergio avverso sentenza C.A. Roma 21.10.97.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Rotella udito il Pubblico Ministero nella persona del s.f.f. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi udito il difensore Avv. G. Le Pera, che ha chiesto l’accoglimento

ritenuto

1 - Sergio Frau, autore dell’articolo Riso amaro, pubblicato sul Venerdì della Repubblica, in cui era inserita una vignetta di Vauro Senesi, raffigurante una donna che succhiava un microfono, con la dicitura "mostriciattoli, la senatrice Alberti Casellati (due cognomi al prezzo di uno) esprime il suo apprezzamento per la relazione Berlusconi spompinando direttamente il microfono", e lo stesso Senesi, imputati di diffamazione a mezzo stampa, ed Eugenio Scalfari, direttore (imputato ex art. 57 CP), sono stati assolti da Tribunale di Roma l’11.11.96, rispettivamente Frau e Scalfari perchè il fatto non costituisce reato (si trattava di satira), e Senesi per non averlo commesso (ignorava la ripubblicazione della vignetta, già pubblicata su Cuore). L’appello della p.c., che non è comparsa, nè ha quindi presentato conclusioni, è stato dichiarato inammissibile nei confronti di Scalfari, perchè l’art. 577 CPP non legittima la p.c. ad impugnare anche agli effetti penali per l’art. 57 CP. Gli altri imputati sono stati condannati ciascuno a lire 1.000.000 di multa.

Con il ricorso congiunto per entrambi, da parte dei loro difensori, si denuncia:

1 - violazione art. 577 CPP, perchè se la p.o. dalla diffamazione, costituita p.c., può impugnare la sentenza di condanna e di proscioglimento anche agli effetti penali, il giudice non può pronunciare condanna penale se non può decidere degli effetti civili, perchè l’impugnazione non corrisponde al modello descritto ed è invalida per il combinato disposto degli artt. 82/2 e 598 CPP;

2 - violazione art. 595 CP, in quanto la vignetta ha significato metaforico e non è pensabile che il lettore immagini come reale il gesto descritto e lo attribuisca alla querelante, maggiormente che è inserita in un contesto di irrisione alla eccessiva condiscendenza verso il governo, esternato con eccessivo plauso da parte del personaggio politico;

3 - violazione artt. 595 e 51 CP CP, 9 e 33 Costituzione perchè, trattandosi di satira, non entra in discorso solo la libertà di manifestazione, ma anche quella di espressione culturale ed artistica, e la satira ha solo limite nel nesso di coerenza tra dimensione pubblica del soggetto e contenuto artistico espressivo. Inoltre la sentenza si contraddice, laddove prima afferma che la notorietà del personaggio non è dimostrata e poi segnala la sua natura pubblica, connotata "dalla prestigiosa funzione di senatrice", che nella specie aveva svolto al senato un discorso in occasione dell’insediamento del governo Berlusconi, il cui contenuto aveva dato luogo all’irrisione della vignetta;

4 - violazione artt. 521 e 522 CPP, perchè la motivazione s’incentra piuttosto sul contenuto dell’intera pagina del giornale che su aspetti della vignetta, e in particolare si appunta sul trafiletto ove si indicano quali ‘cortigiani’ eletti, Ferrara, Sgarbi e Letta. Ma l’imputazione non concerne questa parte, e si sarebbe potuto innanzitutto rispondere che essa non si riferisce alla Casellati, onde è stato inibito il diritto di difesa;

5 - vizio di motivazione, in quanto gl’imputati erano stati prosciolti in I grado, essenzialmente per mancanza di dolo, non avendo Vauro consapevolezza della ripubblicazione della vignetta e essendosi Frau limitato ad una rassegna stampa della satira dei primi cento giorni del governo Berlusconi. Ma la sentenza di appello non considera affatto questo aspetto e, cioè, non dà conto delle ragioni per cui si è inteso superare questa valutazione della sentenza impugnata;

6 - violazione artt. 50 e 59 CP - vizio di motivazione, perchè si omette di trarre le dovute implicazioni dal fatto che la senatrice non aveva preso alcuna iniziativa, dopo la pubblicazione della stessa vignetta su Cuore, e ciò implica un consenso dell’avente diritto, che può essere valutato anche in senso putativo.

 

2 - Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata si rifà al principio che la pronuncia penale, su appello ex art. 577 CPP della p.c. non comparsa, non implica violazione dell’art. 82/2 CPP, cioè della norma che prevede la revoca tacita, che non è applicabile all’appello (art. 598), posto che, per l’art. 76/2, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado (cfr. sul punto, già circa il codice prev., cass. 19.2.74, Caterinuzzi, in Cass. pen., mass. ann. 1976, 248; cass., 18.2.81, Stoccoli, ivi, 1983, 699) e quello attuale, tra l’altro: cass. sez. IV, 24.4.95, Prestigiacomo, CED 201502). Difatti, qui si precisa, nel giudizio d’appello, l’interesse della p.c. (cui si correla la disciplina della revoca tacita della costituzione) all’impugnazione agli effetti penali ex art. 577 CPP persiste al momento della decisione, sebbene non compaia e non presenti perciò conclusioni scritte, perchè è ferma la sua possibilità di presenziare al processo nei gradi successivi, o di agire conseguentemente in sede civile. La sentenza conclude, altrettanto correttamente, che non ricorre alcuna delle cause tassative di inammissibilità (art. 591 CPP), e che la rinuncia all’impugnazione non può essere tacita.

3 - Le censure di motivazione sono in parte fondate. Il ricorso sottolinea che la satira è tutelata non solo quale libera manifestazione di pensiero, ma quale espressione culturale ed artistica di censura dei modi di esercizio del potere e cioè del costume politico. In effetti esiste un diritto di satira, riconosciuto in dottrina, distinto da quelli di cronaca e critica soprattutto dalla giurisprudenza di merito. E si rileva che la consistenza dissacratoria della satira contemporanea giunge a livelli surreali, soprattutto perchè sono divenute prevalenti rispetto a quelle del linguaggio parlato, oggetto tradizionale di studio e di analisi, le sue manifestazioni iconografiche, circa le quali gli strumenti consueti, troppo legati alla cultura ufficiale, appaiono inadeguati. E’ necessario pertanto determinarne i confini di liceità. Per quanto interessa, l’attenzione va riposta sulla satira politica. In particolare, per cultura delle istituzioni, deve intendersi non solo quella ufficiale, che ne implica il rispetto, ma anche la sintesi di nozioni e sentimenti, che ne concerne il rapporto con i cittadini, e che si percepisce nella società, in un determinato momento della vita del paese. Di questa cultura, essenzialmente umorale, è libera espressione la satira politica, che mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purchè attraverso la metafora pure paradossale, sia comunque riconoscibile se non un fatto o un comportamento storico, l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sè devono essere di interesse sociale. Pertanto può offrirne la rappresentazione surreale, purchè rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone connotati che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere (in questo senso va corretto il principio di svincolo assoluto dai canoni del diritto di cronaca e critica, cfr. Tribunale Roma in sede civile 1.3.92 Cassisi ed a. contro Arbore ed a., che si richiama agli artt. 9 e 33 Cost. oltre che all’art. 21; e confermato il principio di coerenza tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico, cfr. Pretore Roma 16.2.89, Vanzina c. Videotime).

Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell’espressione (così, v. sopra, e però radicalmente escludendo anche il canone della verità di fatto, Pretore Roma, 5.6.91, Berlusconi c. Espresso). Ma, al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo, oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo la persona (cass. sez. V, Carrubba, 16.3.92, in Cass. pen. 1993, pone il limite nella contumelia e nella denigrazione). La motivazione ritiene in concreto superato il limite di continenza a cagione di una metafora decisamente volgare, che lede la femminilità dell’offesa, raffigurata nell’atto di praticare una fellatio al microfono di cui è dotato il seggio senatorio, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua persona. Tale valutazione risponde al principio delineato in materia di continenza e, per se stessa, è incensurabile in questa sede, per quanto nulla nel contesto grafico e scritto porti realmente a dubitare dei costumi sessuali della persona. Nè rileva che la sentenza faccia effettivo malgoverno del principio di ‘coerenza’ tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico, la qualcosa pertiene all’interesse sociale della divulgazione. La persona offesa ha realmente pronunciato un discorso da un seggio del senato, per esprimere la fiducia al governo presentato dal capo del suo partito, ed il fatto da cui è estratto il giudizio è rispondente alla realtà e non si vede quale sede più ufficiale e quale carenza di notorietà, nell’unico senso che interessa, se ne possano indurre, per escludere il mancato rispetto del limite di verità, come sopra delineato, in rapporto al simbolismo del messaggio. Inoltre la motivazione, intorno al tenore dell’articolo che introduce le vignette, è errata laddove induce che vi sia stata l’attribuzione di un epiteto gratuitamente offensivo di ‘appartenente ad una corte’, alla querelante. Non sussiste benvero, nel caso, la violazione degli artt. 521 - 522 CPP, sostenuta nel ricorso, dal momento che nell’imputazione formale si fa riferimento a tutto l’articolo. Tuttavia, come traspare dalla stessa ricostruzione offerta, in nessun punto si sostiene, contrariamente al vero, che la querelante sia stipendiata da Berlusconi, o altrimenti legata privatamente a lui, che altrimenti ha portato in parlamento ed al governo persone retribuite dalle sue imprese.

L’accostamento è nel rilievo che, quale fondatore e capo del partito, approntato appena prima delle votazioni, ha anche procurato l’elezione di persone pronte al consenso nei suoi confronti sino all’adulazione, la qualcosa non toglie il distinguo circa il fatto che la querelante (dei cui meriti, qui indiscussi, si fa portatrice la sentenza) non abbia altrimenti relazioni se non politiche con Berlusconi. Pertanto illustra in termini leciti, per quanto fortemente polemici, quello che nel suo caso, come in altri, dice la vignetta. Nulla di più. Neanche per questa via, dunque, la motivazione dimostra che esistono argomenti decisivi per ritenere escluso l’interesse sociale e soprattutto la rispondenza all’accaduto nell’esercizio del diritto di critica, men che di satira (come pure specifica la sentenza), nei confronti della querelante, per quanto l’attribuzione, innanzitutto a Berlusconi, e de relato a lei per il discorso, e solo per quanto da esso si vuole indurre, sia fortemente polemica. Tuttavia ne esce dimostrato implicitamente il dolo di Frau, che ha curato la raccolta delle vignette: in sintesi quella incriminata, per quanto surreale nella rappresentazione di un fatto vero ed inserita in un contesto critico altrimenti lecito, si ritiene superare il limite di continenza, e il dolo di diffamazione è generico e può essere anche indiretto, e sicuramente non è escluso dal tenore intrinseco della rappresentazione. Nè, per questa stessa ragione, può ritenersi scriminata dal consenso dell’avente diritto la scelta di Frau di ripubblicare la vignetta. Per quanto la p.o. non avesse proposto querela in precedenza, nulla dimostra che ne abbia avuto conoscenza prima ed anche avendola, nulla esclude il suo diritto di querelarsi per la sua ripubblicazione su altro organo di stampa, in diverso contesto. Il 5° motivo è fondato per quanto concerne Senesi. La sentenza non spende una parola per dimostrarne la colpevolezza, ed era stato assolto con formula piena in primo grado, per non aver saputo della ripubblicazione della vignetta. Pertanto l’annullamento è limitato alla sua condanna, ed è necessario un nuovo esame, circa l’appello della p.c. nei suoi confronti.

p.q.m.

annulla l’impugnata sentenza, limitatamente a Senesi Vauro, con rinvio per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Rigetta il ricorso di Frau Sergio, che condanna al pagamento delle spese di procedimento.

Roma, 20.10.1998

Il Consigliere Est.

F.to Mario Rotella

Il Presidente

F.to Aldo Saulino

Depositata in Cancelleria in data 22 dicembre 1998.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it