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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA PER DIFFAMAZIONE - Risarcimento del danno (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2087 del 5 febbraio 2015, Pres. Segreto, Rel. Rubino).
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In
materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da
parte del danneggiato all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o
più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere
autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di
tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza
al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in
quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va
oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata
ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine di pubblicazione della
sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del
danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso
per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.
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