Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE LA DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI LEGGE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA SPECIFICHE ARGOMENTAZIONI INTELLEGIBILI ED ESAURIENTI - In base all'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9802 del 13 maggio 2015, Pres. Lamorgese, Rel. Doronzo).

Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) deve essere dedotto a pena di inammissibilità giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.


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