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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE LA DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI LEGGE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA SPECIFICHE ARGOMENTAZIONI INTELLEGIBILI ED ESAURIENTI - In base all'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9802 del 13 maggio 2015, Pres. Lamorgese, Rel. Doronzo).
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Nel
giudizio innanzi alla Suprema Corte il vizio di violazione e falsa applicazione
di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) deve essere dedotto a pena di inammissibilità
giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione
delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante
specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti intese a motivatamente
dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella
sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte
regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il
fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata
la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola
preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non
dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del
merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.
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