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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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NEL PROCESSO PENALE ANCHE I DISTURBI DELLA PERSONALITA' POSSONO RIENTRARE NEL CONCETTO DI INFERMITA' - Ai fini del riconoscimento del vizio di mente (Cassazione Sezione Prima Penale n. 19200 dell'8 maggio 2015, Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano).
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Nel
processo penale ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di
mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili
nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di
"infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere
concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o
scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la
specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia
ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun
rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie
caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i
caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che
questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di
"infermità".
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