Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO PENALE ANCHE I DISTURBI DELLA PERSONALITA' POSSONO RIENTRARE NEL CONCETTO DI INFERMITA' - Ai fini del riconoscimento del vizio di mente (Cassazione Sezione Prima Penale n. 19200 dell'8 maggio 2015, Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano).

Nel processo penale ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".


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