Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA NOVELLA DEL 2012 LIMITA NOTEVOLMENTE LA POSSIBILITA' DI SINDACARE IN CASSAZIONE LA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE - Riduzione al minimo costituzionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10108 del 18 maggio 2015, Pres. Lamorgese, Rel. Lorito).

La novella di cui all'art. 54 c. 1 lett. b d.l. 22/6/12 n. 83 conv. In L. 7/8/12 n. 134 secondo cui è ammesso il ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", limita notevolmente il sindacato sulla motivazione. Nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053), la disposizione va infatti letta in un'ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, di guisa che è stata ritenuta denunciabile in cassazione, solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sé, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra motivazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 


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