Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE EMESSO DAL GIUDICE PENALE NON HA AUTORITA' DI COSA GIUDICATA - Nel giudizio disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 11056 del 28 maggio 2015, Pres. Stile, Rel. Tricomi).

Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso.

Ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre, né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione e il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

 


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