Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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FACEBOOK PUO' ESSERE VEICOLO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - Art. 595, 3° comma cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Prima Penale n. 24431 dell'8 giugno 2015, Pres. Chieffi, Rel. Bonito).

Deve essere confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet ( cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass. Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass. Sez. V, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).

Tale orientamento è applicabile anche nel caso di commenti inseriti in una bacheca Facebook. Ed infatti, il reato tipizzato al terzo comma dell'art. 595 c.p.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio ovvero l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità "forward" e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p..


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