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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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L'ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI NEL RICORSO PER CASSAZIONE DEVE CONSENTIRE UNA CHIARA E COMPLETA COGNIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO ORIGINATO LA CONTROVERSIA - E dell'oggetto dell'impugnazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 12074 del 10 giugno 2015, Pres. Roselli, Rel. Lorito).
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Il
requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di
inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3,
è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e
può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice
di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa
cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto
dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso,
compresa la stessa sentenza impugnata. E' altresì consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, il principio alla cui stregua, ai fini del
rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dalla citata disposizione,
è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su
cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle
parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di
renderne possibile l'esame. Tale specifica indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato
prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il
ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea
valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere
- imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di
indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel
ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o
riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno
soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
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