L'assemblea generale della Corte di Cassazione riunitasi il 25 giugno 2015 alla presenza del Presidente della Repubblica ha approvato al termine del dibattito un documento con il quale si sollecitano al Parlamento e al Governo una serie di interventi volti a: a) sottoporre a revisione quanto disposto dall'art. 111 Cost., introducendo la garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione e limitando la ricorribilità per cassazione delle sentenze ai casi nei quali è ravvisabile la necessità di formulare principi giuridici di valenza generale o di garantire comunque un vaglio della Suprema Corte, lasciando inalterata la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale; b) incrementare le ipotesi di trattazione dei ricorsi con rito camerale, prevedendone una disciplina semplificata, che escluda la necessità di predisporre una relazione da comunicare preventivamente alle parti e la partecipazione all'adunanza delle parti stesse, ferma l'assegnazione a quest'ultime di un termine per il deposito di memorie; c) limitare la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di cassazione, oltre che nei casi in cui tale partecipazione è obbligatoria già nei gradi di merito, ai soli casi in cui questi ne faccia richiesta in un termine congruo e formuli per iscritto le proprie motivate richieste da comunicare alle parti prima che scada il termine ad esse assegnato per la presentazione di memorie; d) prevedere la possibilità in tutti i casi nei quali non si profila né la necessità di investire il giudice di rinvio né l'opportunità di enunciare un principio di diritto suscettibile di valenza generale, di dettare la decisione e la relativa succinta motivazione al cancelliere perché sia verbalizzata o stesa in calce al ricorso: e) con riferimento al settore penale, abolire il ricorso in cassazione contro i provvedimenti di archiviazione, escludere la possibilità di proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato; f) rivedere la disciplina del processo, introducendo il collegio difensivo per semplificare la formazione del contraddittorio e in via generalizzata il rito scritto per la decisione dei ricorsi, salva la celebrazione dell'udienza pubblica per le questioni e i casi di particolare rilevanza, su istanza dei difensori e approvazione del presidente del collegio; g) semplificare la procedura per la correzione degli errori materiali, le inammissibilità formali e i ricorsi avverso i patteggiamenti; h) individuare nella corte d'appello l'organo competente a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato; i) ripristinare il "patteggiamento in appello". L'Assemblea ha deliberato inoltre alcune proposte di misure organizzative, insistendo sulla necessità di interventi tesi ad introdurre il principio della sinteticità degli atti defensionali, in un quadro di garanzia del diritto di difesa, e ad estendere l'adozione del modello della motivazione semplificata per la redazione delle sentenze, e sollecitando gli organi competenti a rafforzare il personale ausiliario e a garantire la possibilità che la Corte operi stabilmente ad ogni livello con la copertura integrale dell'organico previsto.
|