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Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024
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ISPIRAZIONE CORPORATIVA NELLE RIFORME DEL LAVORO - Poteri normativi ai sindacati.
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Roma, 21 luglio 2015 - L'anima
corporativa sopravvissuta alla caduta del fascismo nelle associazioni imprenditoriali
e in qualche misura nei sindacati dei lavoratori è fonte di ispirazione delle
riforme renziane in materia di rapporto di lavoro. L'ultimo decreto
legislativo, n. 81 del 15 giugno 2015, delega agli accordi sindacali funzioni
normative in varie materie di rilevante importanza: le "collaborazioni
organizzate dal committente" (ex co.co.co.), la possibilità di demansionamento,
gli effetti dell'assegnazione a mansioni superiori, il lavoro supplementare
richiedibile agli assunti part-time, le clausole elastiche relative alla
collocazione della prestazione lavorativa, i periodi di prova e di comporto per
malattia nei contratti a tempo parziale, il ricorso al lavoro intermittente,
l'indennità di disponibilità, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
in caso di successione di contratti, le proroghe dei contratti a termine per
attività stagionali, il contingentamento delle assunzioni a tempo determinato,
le informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali in merito
all'utilizzazione del lavoro a termine, la precedenza nelle assunzioni,
l'accesso alla formazione, le graduatorie per l'assunzione dei precari, i
limiti in materia di contratti di somministrazione, le erogazioni ai
somministrati in dipendenza dei risultati conseguiti, la disciplina e i limiti
del contratto di apprendistato, l'accesso all'apprendistato
professionalizzante, il lavoro accessorio.
Il
legislatore precisa infine all'art. 51, che salvo diversa previsione, ai fini
del decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni nazionali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie.
Una
così ampia delega, per lo più in bianco, alla contrattazione sindacale,
ripropone l'esigenza di attuare l'art. 39 della Costituzione che prevede i
sindacali registrati con ordinamento a base democratica e con capacità di stipulare
contratti con efficacia obbligatoria. La democrazia sindacale e l'esistenza di
limiti alle possibilità di delega normativa ai sindacali saranno i temi più
rilevanti del dibattito politico in materia di lavoro. Altra questione che
prima o poi si dovrà porre è quella della responsabilità dei sindacati verso i
loro iscritti. D. d'A.
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