Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL SINDACATO SULLA MOTIVAZIONE IN CASSAZIONE E' STATO RIDOTTO AL MINIMO COSTITUZIONALE - Con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Cassazione Sezione Lavoro n. 16078 del 29 luglio 2015, Pres. Stile, Rel. Ghinoy).

La formulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134, prevede come quinto motivo di ricorso per cassazione l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". La disposizione ha modificato la precedente locuzione, che contemplava l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", introdotta dalla riforma del giudizio di Cassazione operata con la legge n. 40 del 2006, che aveva a sua volta sostituito il concetto di "punto decisivo della controversia" con quello di "fatto controverso e decisivo". Gli aspetti salienti della riforma consistono in primo luogo nell'eliminazione del riferimento alla motivazione, sicché si è rilevato che l'eventuale carenza o difetto di tale parte della sentenza può avere rilievo solo ove trasmodi in vizio processuale ex art. 360 n. 4) c.p.c. E' stato invece mantenuto il riferimento al "fatto controverso e decisivo", in relazione al quale l'elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che per tale deve intendersi un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. In coerenza con tali premesse, le Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014 hanno enunciato il seguente principio di diritto:

a) la riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

 b) il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

 c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso". La "porta" attraverso la quale la sentenza gravata deve oggi venire valutata sulla base di questo motivo di ricorso è quindi divenuta più "stretta", potendo la sentenza essere censurata solo quando il decisum non sia sorretto da un percorso logico in relazione ai suoi elementi essenziali e fondanti. In tal senso, la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito, a meno che l'omissione della sua valutazione non si sia tradotta nell'omesso esame di una circostanza impeditiva di un diverso risultato decisorio. 


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