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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO DIFFAMATO PUO' AVVENIRE ANCHE MEDIANTE COLLEGAMENTO DI DATI DESUNTI DA FONTI DIVERSE - Percepite dal pubblico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 17123 del 27 agosto 2015, Pres. Salmè, Rel. Barreca).
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In tema di risarcimento del danno da diffamazione a
mezzo stampa, in assenza di un'esplicita indicazione nominativa,
l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso tutti gli
elementi della fattispecie concreta, circostanze narrate e riferimenti
personali e temporali, tra i quali possono rientrare quelli desumibili da fonti
informative diverse dalla fonte della cui illiceità si tratta, ove la
situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con
certezza la persona cui la notizia è riferita, anche mediante un collegamento
di dati desunti da fonti informative diverse, purché già di pubblico dominio al
momento della diffusione per radio della notizia offensiva.
Il contesto informativo nell'ambito del quale
effettuare la verifica dell'attitudine della notizia offensiva ad identificarne
il protagonista è quello in cui la notizia stessa si inserisce, non tanto per
la fonte da cui proviene quanto per il momento in cui viene resa e ricevuta dal
pubblico. Il reato e, quindi, la responsabilità civile, sussistono se in questo
momento il soggetto risulta identificabile sulla base di elementi che siano
noti al pubblico; non rileva che la conoscenza di questi elementi provenga
dalla stessa fonte informativa ovvero da altre, di pari o maggiore diffusione,
che combinate con quella di che trattasi, consentano di riconoscere, senza dubbi
e senza equivoci, il soggetto cui la falsa notizia si riferisce. Ed invero, per
come si ricava dai principi sopra enunciati, ciò che rileva è la possibilità di
identificare l'offeso sulla base di elementi che si ricavino dalla stessa
notizia ovvero che siano di notoria conoscenza -tra questi ultimi il giudice di
merito ben può annoverare quelli resi pubblici da fonti informative diverse,
se, per le modalità, tempi e l'ampiezza della diffusione, rendano, nel caso
concreto, riconoscibile il soggetto diffamato. Va precisato che questa
riconoscibilità deve sussistere nel momento in cui la notizia non vera è
percepita dal pubblico, che coincide col momento di consumazione del reato di
diffamazione, il quale, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel
luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa. Nel caso di
pubblico di radioascoltatori, il momento rilevante è quello della trasmissione
da parte dell'emittente radio.
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