Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA DEVE FARSI RIFERIMENTO ANCHE AL CONTESTO ESPRESSIVO IN CUI L'ARTICOLO E' INSERITO - Compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie (Cassazione Sezione Terza Civile n. 17198 del 27 agosto 2015, Pres. Chiarini, Rel. Lanzillo).

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (così, da ultimo, Cass. n. 25739/14).

La percezione visiva concorre quindi in maniera determinante all'attribuzione, da parte del pubblico dei lettori, di un significato diffamatorio alla pubblicazione a mezzo stampa. Questo carattere determinante dell'aspetto visivo è vieppiù accentuato quando l'articolo è pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione, come nel caso di specie, rispetto al quale i lettori appartengono ad un pubblico notevolmente indifferenziato, e comunque non specialistico; trattasi di pubblico più incline ad una lettura poco approfondita, ed anche frettolosa, che può risolversi nella sola attenzione rivolta, sfogliando il giornale, ai titoli ed alle fotografie. Ne consegue la rilevanza dell'impaginazione; e nel contesto dell'impaginazione, la rilevanza delle fotografie e dell'accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli. Tanto ciò è vero che si è esplicitamente affermato che "per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità delle notizie da esso diffuse, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi - come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione" (Cass. n. 25157/08, che, in applicazione di tale principio, ha confermato, sul punto, la decisione di merito che aveva ritenuto diffamatoria la pubblicazione da parte di un quotidiano della falsa notizia di un sequestro di fascicoli processuali da parte dei Carabinieri nella sezione fallimentare di un tribunale, pubblicata accanto alla fotografia del magistrato che presiedeva quella sezione).  


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