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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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E' CONSENTITO INVOCARE IN APPELLO NORME GIURIDICHE DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE IN PRIMO GRADO - In base all'art. 437 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16261 del 31 luglio 2015, Pres. Lamorgese, Rel. Di Cerbo).
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Si
ha domanda nuova, inammissibile in grado di appello ai sensi dell'art. 437 cod.
proc. civ. quando venga modificato almeno uno degli elementi identificativi
della domanda giudiziale: i soggetti, il petitum
e la causa petendi. In particolare,
la modificazione di quest'ultima è ravvisabile solo quando il fatto che
giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali e non già quando
sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (cfr., ad
esempio, Cass. 10 settembre 2012 n. 15101; Cass. 20 ottobre 2005 n. 20265). In
particolare è stato precisato (Cass. 11 luglio 2007 n. 15496) che non
costituiscono un (inammissibile) mutamento della domanda le argomentazioni
della parte appellante che senza comportare il mutamento del fatto costitutivo
oppure del fatto impeditivo, estintivo o modificativo sul quale di fonda la
domanda oppure l'eccezione, si limitino ad invocare, a sostegno della stessa,
norme giuridiche diverse da quelle menzionate in primo grado.
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