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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN CASO DI RIFORMA O DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA - In base all'art. 336 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17245 del 27 agosto 2015, Pres. Stile, Rel. Bandini).
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L'art.
336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi
effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o
cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano
meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione
spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione,
con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino
della situazione precedente; e con la ulteriore conseguenza che, a fronte di
una domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello
sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme che la parte
vittoriosa in sede di gravame era stata obbligata a corrispondere, dovendovisi
includere tutte le relative componenti al fine di conseguire il risultato della
restitutio in integrum e del ripristino
della situazione precedente. Non trovano pertanto applicazione, nel caso
all'esame, i principi relativi alla diversa fattispecie di indebito pagamento
di retribuzioni da parte del datore di lavoro, anche con riferimento alla
limitazione della restituzione, in tale ipotesi, ai soli compensi netti
percepiti dal dipendente.
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