Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN CASO DI RIFORMA O DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA - In base all'art. 336 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17245 del 27 agosto 2015, Pres. Stile, Rel. Bandini).

L'art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente; e con la ulteriore conseguenza che, a fronte di una domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme che la parte vittoriosa in sede di gravame era stata obbligata a corrispondere, dovendovisi includere tutte le relative componenti al fine di conseguire il risultato della restitutio in integrum e del ripristino della situazione precedente. Non trovano pertanto applicazione, nel caso all'esame, i principi relativi alla diversa fattispecie di indebito pagamento di retribuzioni da parte del datore di lavoro, anche con riferimento alla limitazione della restituzione, in tale ipotesi, ai soli compensi netti percepiti dal dipendente. 


© 2007 www.legge-e-giustizia.it