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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO DELLA DIFFAMAZIONE PUO' REALIZZARSI ANCHE IN BASE AD ELEMENTI NOTI AL PUBBLICO - Collegamenti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 17207 del 27 agosto 2015, Pres. Salmè, Rel. Barreca).
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In
tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, in assenza di
un'esplicita indicazione nominativa, l'individuazione del soggetto passivo deve
avvenire attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta, circostanze
narrate e riferimenti personali e temporali, tra i quali possono rientrare
quelli desumibili da fonti informative diverse dalla fonte della cui illiceità
si tratta, ove la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico, nel
caso di specie, al pubblico dei radioascoltatori di riconoscere con certezza la
persona cui la notizia è riferita, anche mediante un collegamento di dati
desunti da fonti informative diverse, purché già di pubblico dominio al momento
della diffusione per radio della notizia offensiva.
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