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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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LA VERITA' SOSTANZIALE DEI FATTI OGGETTO DI CRONACA GIUDIZIARIA NON E' SCALFITA DA INESATTEZZE SECONDARIE - Irrilevanza (Cassazione Sezione Terza Civile n. 17197 del 27 agosto 2015, Pres. Salmè, Rel. Barreca).
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La
verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, quando questa è riferita a
provvedimenti o vicende giudiziarie, può dirsi non scalfita da inesattezze
secondarie o marginali, cioè inidonee ad aggravarne la valenza diffamatoria.
Pertanto, le inesattezze sono irrilevanti quando, nel contesto dell'articolo,
non ne alterino la portata informativa rispetto al soggetto cui sono
riferibili. In detta situazione, la valenza offensiva dell'articolo va misurata
perciò in riferimento alla discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così
come, inesattamente, esposti: la discrasia non ha idoneità offensiva quando
questi fatti, anche se diffusi con rigorosa esattezza, sarebbero di per sé
lesivi dell'onore o della reputazione e l'inesattezza, in cui sia incorso
l'autore dell'articolo, non solo non produca, ma nemmeno aggravi siffatta
lesione. Il giudizio relativo alla offensività della non (perfetta)
corrispondenza della notizia al provvedimento od alla vicenda giudiziaria
attiene al merito e non è censurabile in sede di legittimità, se motivato in
modo congruo e logico.
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