Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NOTIFICA RICORSO FORNERO - Termine (Cassazione Sezione Lavoro n. 16154 del 30 luglio 2015, Pres. Stile, Rel. Bandini).

Considerato che il termine di cui all'art. 1, comma 52, legge n. 92/12 non è qualificato come perentorio e che, come già affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la natura del termine processuale ordinatorio non può subire metamorfosi alla scadenza, atteggiandosi ex post al pari di un termine perentorio, vale a dire mutando la natura e trasformandosi in perentorio per il mero decorso del tempo, in spregio alla regola fissata dall'art. 152 c.p.c., secondo cui i termini perentori sono fissati dalla legge (cfr, Cass., n. 8685/2012, in motivazione), deve essere affermato il principio di diritto secondo cui la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 52, legge n. 92/12, non è inesistente ed è suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'opposto o di rinnovazione nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 291 c.p.c..


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