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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE E ECCEZIONI IN APPELLO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 14445 del 10 luglio 2015, Pres. Stile, Rel. De Marinis).
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Il
principio sancito dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non
accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte
espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è
applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali
l'art. 346 c.p.c. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante
deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue
difese; ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria
alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a
manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o
eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che la stessa si
intenda rinunciata (cfr. in termini Cass. n. 23925/2010).
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