Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE E ECCEZIONI IN APPELLO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 14445 del 10 luglio 2015, Pres. Stile, Rel. De Marinis).

Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 346 c.p.c. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese; ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che la stessa si intenda rinunciata (cfr. in termini Cass. n. 23925/2010). 


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