Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Documenti

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE - DENUNCIA DELLA VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE - Esposto dell'Associazione Avvocati del Lavoro. Roma 13 maggio 1999

Al Presidente della Commissione delle Comunità Europee

Rue de la Loi n. 200 B-

1049 BRUXELLES (Belgio)

Oggetto : Denuncia della violazione grave e persistente (in danno dei cittadini dell'Unione Europea) del diritto all'equo processo, in particolare nelle cause di lavoro, davanti ai giudici nazionali italiani, "entro un termine ragionevole", che si concreta in un "diniego di accesso ad un tribunale", ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950).

RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE, DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 155 e 169 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), in riferimento all'art. 5 di tale Trattato ed in riferimento all'art. F.2 (delle disposizioni comuni) del Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992) ed all’art. 6 nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

RICHIESTA DI AVVIO, ALL’OCCORRENZA, DELLA PROCEDURA DI CONSTATAZIONE DAVANTI AL CONSIGLIO EUROPEO,

della predetta violazione (compiuta dalla Repubblica Italiana), ai sensi dell’art. 7 (ex art. F.1) nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

L’Associazione Avvocati del Lavoro con sede in Roma Viale Angelico n. 35 in persona del segretario avvocato Domenico d’Amati,

ESPONE E CHIEDE QUANTO SEGUE:

1) Visto il Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992), che dispone all'articolo F (delle disposizioni comuni): <<2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 , e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali di diritto comunitario>>.

2) Visto il Trattato sull’Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997) che dispone nella nuova formulazione dell’articolo F (delle disposizioni comuni) (divenuto ora articolo 6, nel testo consolidato) del Trattato sull’Unione Europea: (nuovo) comma 1 <>. comma 2 <>.

3) Vista la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950), che all'art. 6 paragrafo 1 garantisce <>.

4) Considerato che per giurisprudenza costante della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Italia non sussistono strumenti effettivi per ottenere dai giudici nazionali l'emanazione di una sentenza entro un "termine ragionevole".

5) Considerato che il diritto ad una buona amministrazione della giustizia è stato costantemente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché su di esso si fonda un regime politico veramente democratico che deve garantire il rispetto della libertà e la preminenza del diritto, come si legge anche nel preambolo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nello stesso preambolo si impone agli Stati firmatari di prendere delle misure atte a garantire ed assicurare la garanzia collettiva dei diritti della stessa Convenzione. Tale garanzia "collettiva" si identifica sicuramente nella buona amministrazione della giustizia.

6) Considerato che una giustizia ritardata non garantisce né la democrazia, né la pace sociale;

7) Viste le migliaia di ricorsi individuali proposti contro il Governo Italiano davanti alla Commissione ed alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo e le oltre mille sentenze o decisioni di condanna, già emesse a carico del medesimo Governo Italiano da parte degli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa), per l'accertata disfunzione della giustizia in Italia, segnatamente quanto al "termine ragionevole" di durata delle cause di lavoro;

8) Considerato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sempre affermato che "è da sanzionare lo Stato che, di fronte ad una situazione che aveva acquistato un carattere strutturale, ha adottato tardivamente delle misure peraltro insufficienti che non potevano condurre a risultati soddisfacenti" (sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 10.7.1984 Guincho c/Portogallo); "grava sugli Stati contraenti l'obbligo di organizzare il loro sistema giudiziario in maniera che le loro giurisdizioni possano assolvere a questa esigenza" (sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 24.5.1991 Vocaturo c/Italia); "l'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione impone agli Stati contraenti di organizzare il loro sistema giuridico in modo che le loro corti e i loro tribunali possano soddisfare tutte le sue esigenze" (sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 26.2.1992 Nibbio c/Italia).

9) Considerato che il Governo italiano non ha mai risolto il nodo strutturale dell'organizzazione e dell'efficienza della "macchina della giustizia", mediante l'adeguamento delle strutture e degli organici della magistratura, malgrado tutte le promesse e gli impegni politici proclamati dal medesimo Governo, davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, come dimostrato dal reiterarsi dei ricorsi individuali davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in subiecta materia, che confermano la inadeguatezza delle riforme dell'organizzazione giudiziaria in Italia, nei rispettivi settori ( legge 11 agosto 1973 n. 533, per le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie), (Decreto del Presidente della Repubblica 22.09.1988 n. 447, per la riforma del codice procedura penale), (legge 26.11.1990 n.353 e successive leggi, per la riforma del codice procedura civile).

10) Visto l'art. 5 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957) per cui gli Stati membri (e le loro pubbliche amministrazioni) devono adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

11) Visto l'art. 189 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957) per cui una "direttiva" comunitaria vincola lo Stato membro cui è diretta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, <> (nell'ipotesi in cui volesse considerarsi l'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, quale mera affermazione di principi generali, non direttamente applicabili e cogenti).

12) Considerato che Codesta Onorevole Commissione Europea deve svolgere il ruolo di <>, nel senso che essa vigila sul rispetto degli stessi da parte degli Stati, proponendo anche azioni giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee a Lussemburgo, per far accertare la violazione delle norme comunitarie commesse dagli Stati medesimi.

13) Considerato che, se Codesta Onorevole Commissione riterrà di dover avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 169 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), contro lo Stato italiano, davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e se la stessa Corte dovesse emettere una sentenza di condanna, lo Stato italiano dovrà conformare il proprio ordinamento interno a tale statuizione.

14) Ricordato, inoltre, che la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (che dovesse eventualmente accertare l'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari) esige che si dia corso immediatamente alla esecuzione della sentenza e, quindi, le autorità sia giudiziarie che amministrative di questo Stato non possono mantenere un comportamento incompatibile e debbono adottare positivamente tutte le disposizioni idonee ad agevolare la piena ed efficace realizzazione del diritto comunitario. In caso contrario, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, previo un nuovo ricorso della Commissione, può accertare tale persistente inadempimento.

15) Ricordato, infine, che i privati possono dedurre tale violazione direttamente davanti ai giudici nazionali e chiedere il risarcimento del danno a carico dello Stato inadempiente, pertanto, ogni singolo cittadino dell'Unione Europea (in caso di violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) potrà adire il giudice italiano per conseguire il risarcimento del danno, a carico dello Stato italiano (sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee , 19.11.1991, Causa C-6/90 Francovich, Causa C-9/90 Bonifaci), senza più dover presentare un autonomo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

16) Visto il Trattato sull’Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997) che (nei confronti degli Stati che non rispettano i Diritti dell’Uomo) dispone nella nuova formulazione dell’articolo 7 (ex articolo F.1) <<1.Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando, all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione del presente Trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente Trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. omissis>>.

17) Considerato che, da quanto sopra ricordato, appare provato per tabulas come l’Italia non rispetti i Diritti dell’Uomo in materia di una buona amministrazione della giustizia (le prime condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a carico del Governo Italiano, nel settore dell’eccessiva durata delle cause civili, risalgono al 1987), potrebbero sussistere, quindi, le condizioni di cui all’art.7 del Trattato sull’Unione Europea, nella nuova formulazione dopo il Trattato firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997, perché Codesta Onorevole Commissione Europea proponga al Consiglio Europeo la constatazione della violazione grave e persistente, compiuta dalla Repubblica Italiana ai principi di cui all’art.6 dello stesso Trattato, con tutte le conseguenze ivi previste.

18) Vista la denuncia presentata a Codesta Onorevole Commissione Europea in data 11 marzo 1999 dal giudice italiano, il Pretore di Torino (Italia) dott. Vincenzo Ciocchetti, con cui questo Magistrato richiede l'avvio di una procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), denunciando e documentando i gravi disservizi della giustizia del lavoro in Italia.

INVITA CODESTA ONOREVOLE COMMISSIONE EUROPEA

- a constatare la violazione grave e persistente (in danno dei cittadini dell'Unione Europea) del diritto all'equo processo davanti ai giudici nazionali italiani, "entro un termine ragionevole", che si concreta in un "diniego di accesso ad un tribunale", ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950);

- ad avviare la procedura di infrazione, davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 155 e 169 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), in riferimento all'art. 5 di tale Trattato ed in riferimento all'art. F.2 (delle disposizioni comuni), del Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992) ed all’art. 6 nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

- ad avviare, all’occorrenza, la procedura di constatazione davanti al Consiglio Europeo, della predetta violazione (compiuta dalla Repubblica Italiana) ai sensi dell’art. 7 (ex art. F.1) nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

Roma, 13 maggio 1999

Associazione Avvocati del Lavoro

Il Segretario (Avv. Domenico d’Amati)


© 2007 www.legge-e-giustizia.it