|
Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
|
PER LA PUBBLICAZIONE CONTINUATIVA DI UN RITRATTO IN UN SITO INTERNET E' NECESSARIO IL CONSENSO DELLA PERSONA INTERESSATA - In base agli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (Cassazione Sezione Terza Civile n. 15763 del 27 luglio 2015, Pres. Salmè, Rel. Sestini).
|
Le
disposizioni degli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 affermano il principio
della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione
del suo ritratto (è tale è stata sicuramente la pubblicazione continuativa su
un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e
che anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad
eventi "svoltisi in pubblico")
permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa "rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97 L. n.
633/1941).
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |