Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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PER LA PUBBLICAZIONE CONTINUATIVA DI UN RITRATTO IN UN SITO INTERNET E' NECESSARIO IL CONSENSO DELLA PERSONA INTERESSATA - In base agli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (Cassazione Sezione Terza Civile n. 15763 del 27 luglio 2015, Pres. Salmè, Rel. Sestini).

Le disposizioni degli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 affermano il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione del suo ritratto (è tale è stata sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e che anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi "svoltisi in pubblico") permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa "rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97 L. n. 633/1941).


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