Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA "COLLABORAZIONE FISSA" CONSENTE DI SCRIVERE PER ALTRI GIORNALI - Art. 2 CNLG (Cassazione Sezione Lavoro n. 21264 del 20 ottobre 2015, Pres. Roselli, Rel. Tricomi).

Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica sono aspetti qualificanti, in particolare ai fini dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass., n. 6727 del 2001). Si è poi precisato che per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., n.11065 del 2014). L'obbligo di iscrizione all'Inpgi - cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali - insorge per il fatto che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, anche come collaboratore fisso, con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista.


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