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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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LA "COLLABORAZIONE FISSA" CONSENTE DI SCRIVERE PER ALTRI GIORNALI - Art. 2 CNLG (Cassazione Sezione Lavoro n. 21264 del 20 ottobre 2015, Pres. Roselli, Rel. Tricomi).
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Per la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato nella attività giornalistica sono aspetti qualificanti,
in particolare ai fini dell'integrazione della figura del collaboratore fisso
di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore, la continuità e la responsabilità
del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare
in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta
costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni
ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione
alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad
altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto
marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il
giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass.,
n. 6727 del 2001). Si è poi precisato che per la configurabilità della
qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l.
lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16
gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa
come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno
specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi
tale colui che mette a disposizione le proprie energie
lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di
notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la
redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente
affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la
"copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani
editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere,
contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del
lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., n.11065 del 2014). L'obbligo
di iscrizione all'Inpgi - cui si collega quello del versamento dei relativi
contributi previdenziali - insorge per il fatto che si sia instaurato un rapporto
di lavoro subordinato, anche come collaboratore fisso, con un soggetto che sia
giornalista professionista o praticante giornalista.
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