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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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DENUNCIABILE IN CASSAZIONE SOLO L'ANOMALIA MOTIVAZIONALE CHE SI TRAMUTA IN VIOLAZIONE DI LEGGE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - Dopo la riforma (Cassazione Sezione Lavoro n. 19932 del 6 ottobre 2015, Pres. Macioce, Rel. Blasutto).
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Con la sentenza del 7 aprile 2014
n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione
al "minimo costituzionale"
del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il
vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",
nella "motivazione apparente",
nel "contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Dunque, per le fattispecie
ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica
dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, il vizio di motivazione si restringe a quello di
violazione di legge. La legge in questo caso è l'art. 132 c.p.c., che impone al
giudice di indicare nella sentenza "la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in
presenza di un vizio "così radicale
da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc.
civ. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione". Mancanza
di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente
esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo
"talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum". Pertanto, a seguito della
riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della
sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione
o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile
contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) (par. 14.6). Nessuno di tali
vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle
ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o
meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione
dell'apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.
La doglianza di insufficiente motivazione di cui al secondo motivo si pone,
dunque, al di fuori dell'area di rilevanza del vizio denunciato ai sensi
dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. della
Suprema Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di
una questio facti, che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ. consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato altresì
chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo
comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il
"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando
che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).
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