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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO I POTERI UFFICIOSI DEL GIUDICE NON SONO EQUIPARABILI A QUELLI PROPRI DEL PROCESSO PENALE - Essi non possono supplire alle carenze probatorie delle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 21054 del 19 ottobre 2015, Pres. Amoroso, Rel. Balestrieri).
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I poteri ufficiosi non possono
sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in
funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi
anzidetti - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al
sindacato di legittimità - in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di
quelli propri del procedimento penale. Deve inoltre rilevarsi che l'esercizio
dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone l'insussistenza
di colpevole inerzia della parte interessata e l'indispensabilità dell'iniziativa,
volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria
o a supplire ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, ma
solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Deve in definitiva
concludersi che l'esercizio dei poteri ufficiosi, è possibile e doveroso
allorquando si sia in presenza di un quadro probatorio ritualmente proposto
dalle parti e che, nonostante il suo
svolgimento, presenti incertezze circa i fatti costitutivi o impeditivi
dei diritti azionati.
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