Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO I POTERI UFFICIOSI DEL GIUDICE NON SONO EQUIPARABILI A QUELLI PROPRI DEL PROCESSO PENALE - Essi non possono supplire alle carenze probatorie delle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 21054 del 19 ottobre 2015, Pres. Amoroso, Rel. Balestrieri).

I poteri ufficiosi non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale. Deve inoltre rilevarsi che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata e l'indispensabilità dell'iniziativa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Deve in definitiva concludersi che l'esercizio dei poteri ufficiosi, è possibile e doveroso allorquando si sia in presenza di un quadro probatorio ritualmente proposto dalle parti e che, nonostante il suo svolgimento, presenti incertezze circa i fatti costitutivi o impeditivi dei diritti azionati.


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