Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE NON E' CONSENTITA LA MESCOLANZA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE ETEROGENEI - Facenti riferimento alle diverse ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24158 del 26 novembre 2015, Pres. Amoroso, Rel. Lorito).

Nel giudizio di cassazione la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto i numeri 3 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., mostra di non tener conto dell'impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale ed analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell'impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Nell'ottica descritta della contemporanea proposizione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, si realizza, invero, una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis c.p.c. giacché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione.


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