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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NULLITA' DEL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE - Per irregolarità dell'ufficio disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 24157 del 26 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna).
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Salvatore C., dipendente del
Consorzio Area Sviluppo di Agrigento, ASI, è stato sottoposto a procedimento
disciplinare e licenziato il 21 agosto 2012 con provvedimento del commissario.
Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Agrigento chiedendo
che fosse dichiarato nullo per violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 165/01 perché
il procedimento era stato condotto da uno solo dei membri dell'ufficio
disciplinare, composto, per regolamento da tre persone e che comunque il
provvedimento non era stato adottato da tale ufficio, bensì dal Commissario del
consorzio. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento ordinando la
reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro. La decisione è stata
confermata dalla Corte d'Appello di Palermo. Il Consorzio ha proposto ricorso
per cassazione censurando la decisione della Corte palermitana per violazione
dell'art. 55 d.lgs. n. 155/01 e dell'art. 18 St. Lav. nel testo novellato
dall'art. 1 legge n. 92/12, rilevando che il nuovo testo dell'art. 18 prevede,
per meri vizi formali del recesso, la sola tutela indennitaria.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 24157 del 26 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna) ha rigettato il
ricorso. Deve condividersi - ha affermato la Corte - la giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo
collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in
organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni
di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità. Ne discende
l'avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge
costituita dal cit. art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01, con conseguente
nullità - anche per ciò solo - del licenziamento disciplinare per cui è causa.
Per quanto concerne la tutela da applicarsi - ha affermato la Corte - è
innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall'art.
1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento
per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di
armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l'impugnata
sentenza. Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18 co. 10 Stat., come modificato
dalla legge n. 92/12, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in
esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente
indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge. Ed è
indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per
contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. l ° c.c.) e in tale
novero rientra, come s'è detto, il cit. art. 55 bis co. 4 0 d.lgs. n. 165/01. La
tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo
dell'art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in
oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura
di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 o della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni).
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