Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI MOBBING IL DANNO ESISTENZIALE PUO' ESSERE LIQUIDATO SE V'E' PROVA DI EFFETTIVO PEGGIORAMENTO DEL TREND DI VITA - Senza il ricorso a forme standardizzate (Cassazione Sezione Lavoro n. 23837 del 23 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Esposito).

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 24.2.2010, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza che aveva accolto la domanda avanzata da Walter D. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e INAIL per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a mobbing, escludeva dal risarcimento la voce attinente al c. d. danno esistenziale riconosciuta in prime cure. I giudici del merito evidenziavano che appariva sufficientemente dimostrato che il Walter D. non aveva avuto accesso ad alcun corso di qualificazione istituito per i dipendenti, nonostante avesse conseguito la laurea in giurisprudenza, così restando emarginato dal contesto della ristrutturazione ed ammodernamento del servizio postale e connessi servizi para bancari, e che il medesimo era stato fatto oggetto di pretestuose iniziative disciplinari, tutte pacificamente conclusesi con l'annullamento delle sanzioni, oltre che di condotte di ferma resistenza alle pronunce giudiziali che ne imponevano il tangibile riconoscimento professionale, previo inserimento nella superiore qualifica direzionale A/2. Da ciò anche il denunciato demansionamento, in un insieme di azioni riferibili alla programmata e reiterata attività di compressione della personalità del  lavoratore. La Corte territoriale disattendeva, tuttavia, la pretesa attinente al danno c.d. esistenziale evidenziando la mancanza di allegazione e prova di episodi attestanti l'effettiva mutazione in peius del trend di vita. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte leccese per aver negato il diritto al risarcimento del danno esistenziale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23837 del 23/11/2015, Pres. Stile, Rel. Esposito) ha rigettato il ricorso. La Corte leccese - ha osservato la Cassazione - ha correttamente escluso che dall'istruttoria siano emerse circostanze sintomatiche di alterazioni significative delle abitudini di vita personali e sociali ovvero del trend di vita del soggetto. L'impugnata sentenza si è pertanto attenua ai principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 6572 del 2006) secondo cui il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti - ha affermato la Corte - essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psicofisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così, sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato" (Cass. SS. UU., sentenza n. 6572 del 2006).


© 2007 www.legge-e-giustizia.it