Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL "MOBBING" PUÒ CONFIGURARE IL REATO DI MALTRATTAMENTI - In base all’art. 572 C.P. (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 33624 del 29 agosto 2007, Pres. Pizzati, Rel. Sandrelli)

Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale giuslavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.

La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro.

Pertanto la prova della relativa responsabilità deve essere verificata procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.

La figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il c.d. mobbing è quella descritta dall'art. 572 codice penale che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque maltratta una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio della professione o di un arte.

Ove nel capo d'imputazione non siano ravvisabili i parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere, non è dato valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.


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