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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEL MINORE AUTISTICO DEVE RITENERSI FONDAMENTALE - Anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 (Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 5428 del 1 dicembre 2015, Pres. Griffi, Est. Lopilato).
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La madre e il padre di un bambino
autistico in età di otto anni iscritto a una scuola primaria di Foligno hanno
impugnato davanti al Tribunale regionale amministrativo per l'Umbria il
provvedimento del dirigente dell'istituto che ha ridotto da 24 a 11 ore
settimanali la prestazione lavorativa di un insegnante di sostegno assegnato al
minore. I genitori hanno chiesto il ripristino delle precedente modalità di
assistenza e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni - producendo
documentazione attestante che il minore era "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita".
Il Tribunale amministrativo, con
sentenza 8 novembre 2013, n. 519, ha rigettato il ricorso, rilevando che l'Amministrazione
aveva in modo ragionevole ritenute congrue undici ore, con l'affiancamento di "un operatore per ulteriori cinque ore, oltre
ad otto ore di compresenza". I
ricorrenti hanno proposto appello davanti al Consiglio di Stato, facendo valere
la violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nonché il difetto di
motivazione. In particolare, ribadendo le censure prospettate in primo grado, essi
hanno dedotto come il minore avesse un "autismo
grave con totale incapacità di attenzione", con la conseguente necessità di
assegnazione di un sostegno in rapporto 1:1. Si è costituita in giudizio
l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Consiglio di Stato con decisione n. 5428
del 1 dicembre 2015 (Pres. Griffi, Est. Lopilato), ha accolto l'impugnazione. Il
diritto all'istruzione del minore portatore di handicap - ha affermato il
Consiglio - ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed
effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13
dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere
assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.;
in particolare, l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente
incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di
affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale
sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di
handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di
adeguate misure di integrazione e di sostegno (Cons. Stato, sez. sesta, 27
ottobre 2014, n. 5317). Nel caso di specie - ha osservato il Consiglio - dalla
documentazione in atti risulta che il minore sia "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita", essendo affetto da "un
autismo grave con totale incapacità di attenzione". In presenza di tale
complessivo quadro clinico - ha rilevato il Consiglio - il dirigente scolastico
avrebbe dovuto indicare in modo rigoroso le ragioni per le quali non fosse
necessario assicurare al minore una tutela piena nella misura richiesta. L'atto
impugnato in primo grado - ha concluso il Consiglio - deve, pertanto, essere
annullato per insufficienza della motivazione. Tuttavia il Consiglio ha
rigettato la domanda di risarcimento dei danni in quanto non è stata dimostrata
la colpa della pubblica amministrazione.
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