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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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ANCHE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL LAVORATORE PUO' PRODURRE COPIA DI ATTI AZIENDALI - Per esigenze difensive (Cassazione Sezione Lavoro n. 22355 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Maisano).
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E' stato già affermato dalla
Suprema Corte che il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro
intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che
riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi
doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale
in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della
documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio
deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza
dell'azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti
atti trattandosi di prove lecite (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3038). Tale possesso
di documentazione riservata aziendale da parte del dipendente è giustificato
anche per motivi di difesa nel caso di procedimento disciplinare a suo carico,
essendo rilevante la discriminante del legittimo motivo di difesa
indifferentemente sia nel procedimento penale che nel procedimento
disciplinare.
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