Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ANCHE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL LAVORATORE PUO' PRODURRE COPIA DI ATTI AZIENDALI - Per esigenze difensive (Cassazione Sezione Lavoro n. 22355 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Maisano).

E' stato già affermato dalla Suprema Corte che il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti atti trattandosi di prove lecite (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3038). Tale possesso di documentazione riservata aziendale da parte del dipendente è giustificato anche per motivi di difesa nel caso di procedimento disciplinare a suo carico, essendo rilevante la discriminante del legittimo motivo di difesa indifferentemente sia nel procedimento penale che nel procedimento disciplinare.


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