Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RICORSO PER CASSAZIONE DEVE CONSENTIRE UNA CHIARA E COMPLETA COGNIZIONE DEI FATTI SENZA DOVER RICORRERE AD ALTRE FONTI O ATTI - Compresa la sentenza impugnata (Cassazione Sezione Lavoro n. 20719 del 14 ottobre 2015, Pres. Stile, Rel. Lorito).

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma l, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass. 9 marzo 2010 n. 5660, Cass. 12 giugno 2008 n. 15808, Cass., SU, 18 maggio 2006 n. 11653). In ragione del ricordato principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorrente ha, dunque, l'onere di indicare in maniera specifica e perspicua gli elementi tutti che sostenevano la domanda al fine di consentire al giudice di legittimità la valutazione della fondatezza delle ragioni di censura solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito. Pertanto, nel caso di specie, vertendo la doglianza sull'asserita errata valutazione delle voci di danno oggetto di rivendicazione, sarebbe stato onere del ricorrente non solo indicarle, ma anche specificare se e in che termini le stesse erano state effettivamente allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così da consentire alla Corte la possibilità di verificare, sulla base del ricorso medesimo, l'oggetto effettivo della pretesa azionata (petitum mediato).


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