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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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IL MAGISTRATO CHE, PER IL CARICO DI LAVORO, NON SIA IN CONDIZIONE DI DEPOSITARE NEI TERMINI LE SENTENZE, DEVE SEGNALARE AL CAPO DELL'UFFICIO LA SUA SITUAZIONE DI DISAGIO LAVORATIVO - Affinché siano adottati rimedi idonei (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19449 del 30 settembre 2015, Pres. Rovelli, Rel. Chiarini).
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E' onere del magistrato segnalare
al capo dell'ufficio la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui
venga a trovarsi, onde consentirgli di adottare rimedi idonei a farvi fronte,
anche mediante un eventuale alleggerimento del carico, ove possibile e se
obiettivamente eccessivo, non essendo invece consentito al magistrato che, per
il carico di lavoro, avverta di non essere in condizione di osservare i termini
per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di
assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di
redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la
discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un
modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano
adottati dal capo dell'ufficio rimedi immediati, che sono anche doverosi se
necessari e possibili, ovvero che siano individuate alternative carenze o
responsabilità (S.U. 26550 del 2013, in motivazione).
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