Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL MAGISTRATO CHE, PER IL CARICO DI LAVORO, NON SIA IN CONDIZIONE DI DEPOSITARE NEI TERMINI LE SENTENZE, DEVE SEGNALARE AL CAPO DELL'UFFICIO LA SUA SITUAZIONE DI DISAGIO LAVORATIVO - Affinché siano adottati rimedi idonei (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19449 del 30 settembre 2015, Pres. Rovelli, Rel. Chiarini).

E' onere del magistrato segnalare al capo dell'ufficio la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi, onde consentirgli di adottare rimedi idonei a farvi fronte, anche mediante un eventuale alleggerimento del carico, ove possibile e se obiettivamente eccessivo, non essendo invece consentito al magistrato che, per il carico di lavoro, avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano adottati dal capo dell'ufficio rimedi immediati, che sono anche doverosi se necessari e possibili, ovvero che siano individuate alternative carenze o responsabilità (S.U. 26550 del 2013, in motivazione).


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