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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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IL GIUDICE PUO' FONDARE LA SUA DECISIONE ANCHE SU ARGOMENTAZIONI O CONSIDERAZIONI NON PROSPETTATE DALLE PARTI - Iura novit curia (Cassazione Sezione Lavoro n. 24540 del 2 dicembre 2015, Pres. Roselli, Rel. Lorito).
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In materia di procedura civile
l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art.113,
comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di
assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti
in lite, monche all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a
fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli
erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro,
coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod.
proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della
domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non
formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d' ufficio, attribuendo un bene
non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al
giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del
rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo
della pretesa. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il
giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate
o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti,
abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze
processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate
dalle parti.
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