Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

SPECIFICITA' DELLE CAUSALI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - In base al decreto legislativo n. 368/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 1522 del 27 gennaio 2016, Pres. Venuti, Rel. Balestrieri).

Andrea L. è stato assunto alle dipendenze della Rai il 14 maggio 2004 con contratto a termine recante come clausola "ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione del programma dal titolo provvisorio" ..... (segue indicazione del titolo). Cessato il rapporto egli ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità del termine apposto e l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale ha rigettato la domanda, che è stata invece accolta dalla Corte d'Appello per ritenuta genericità della causale di assunzione. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per violazione del decreto legislativo n. 368/2001.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1522 del 27 gennaio 2016, Pres. Venuti, Rel. Balestrieri) ha rigettato il ricorso. L'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 - ha affermato la Corte - consente l'assunzione a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere specificate, a pena di inefficacia, nel medesimo contratto; ciò obbliga il datore di lavoro ad indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 12 gennaio 2015 n. 208, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n. 2279\10). Anche laddove tale obbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia stato rispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso di contestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni temporanee di assunzione indicate nel contratto (Cass. 15 gennaio 2015 n. 208).

L'indicazione di ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione di un determinato programma, non ha la specificità della causale di assunzione richiesta dal decreto Lgs. n. 368/2001.


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