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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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SPECIFICITA' DELLE CAUSALI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - In base al decreto legislativo n. 368/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 1522 del 27 gennaio 2016, Pres. Venuti, Rel. Balestrieri).
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Andrea
L. è stato assunto alle dipendenze della Rai il 14 maggio 2004 con contratto a
termine recante come clausola "ragioni di carattere produttivo consistenti
nella partecipazione alla realizzazione del programma dal titolo provvisorio"
..... (segue indicazione del titolo). Cessato il rapporto egli ha chiesto al
Tribunale di Roma di dichiarare la nullità del termine apposto e l'accertamento
dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale ha
rigettato la domanda, che è stata invece accolta dalla Corte d'Appello per
ritenuta genericità della causale di assunzione. L'azienda ha proposto ricorso
per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per violazione del
decreto legislativo n. 368/2001.
La
Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 1522 del 27 gennaio 2016, Pres. Venuti, Rel. Balestrieri) ha
rigettato il ricorso. L'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368
- ha affermato la Corte - consente l'assunzione a termine a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere
specificate, a pena di inefficacia, nel medesimo contratto; ciò obbliga il
datore di lavoro ad indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di
assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché
l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che
contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto
aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la
specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le
esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e
la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della
specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte,
Cass. 12 gennaio 2015 n. 208, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n. 2279\10).
Anche laddove tale obbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia stato
rispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso di contestazione,
dimostrare la sussistenza delle ragioni temporanee di assunzione indicate nel
contratto (Cass. 15 gennaio 2015 n. 208).
L'indicazione di ragioni di
carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione di un
determinato programma, non ha la specificità della causale di assunzione
richiesta dal decreto Lgs. n. 368/2001.
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