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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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LA REGOLA DELLO "STARE DECISIS" E' UNA DIRETTIVA DI TENDENZA - E' possibile discostarsi da un orientamento interpretativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 21220 del 20 ottobre 2015, Pres. Vidiri, Rel. Tria).
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Circa cinque anni fa è stata
costituita, con capitale interamente pubblico la S.E.U.S., Sicilia Emergenza
Urgenza Sanitaria, cui è stato affidato il servizio del 118, in precedenza
gestito dalla SI.SE., Siciliana Servizi Emergenze. La ricollocazione del
personale SI.SE. è stata attuata mediante accordi sindacali. Alcuni dei
lavoratori interessati alla vicenda hanno chiesto al Tribunale di Palermo di
accertare che il loro rapporto con la SI.SE. era continuato ininterrottamente
con la SEUS. Nella causa promossa da Giuseppe T. il Tribunale all'esito
dell'istruttoria, ha rigettato la domanda in quanto ha escluso sia l'esistenza
dell'azienda che il suo trasferimento, totale o parziale. La decisione è stata
confermata dalla Corte d'Appello. Altre cause, promosse da colleghi di Giuseppe
T. avverso la stessa azienda, sono state definite con pronunce di rigetto.
Giuseppe T. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della
Corte palermitana per erronea valutazione della prove e violazione di legge.
Egli ha, tra l'altro, rilevato il contrasto verificatosi tra i giudici del
merito sulla sua questione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 21220 del 20 ottobre 2015, Pres. Vidiri, Rel. Tria) ha rigettato il ricorso.
La Cassazione ha tra l'altro osservato che nella specie le valutazioni delle
risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate
e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o
insanabile contraddizione, sicché la sentenza non merita alcuna censura. In
particolare la Corte palermitana, dandone plausibile giustificazione, ha
confermato la decisione del primo giudice secondo cui le risultanze processuali
hanno consentito di escludere la sussistenza di elementi di fatto comprovanti
la ricorrenza di una fattispecie disciplinata dall'art. 2112 cod. civ., in
quanto: a) non è emerso che vi sia stato tra la SISE e la SEUS un trasferimento
di mezzi tale che senza di esso la seconda società non avrebbe potuto svolgere
la propria attività di impresa; b) la prova documentale ha consentito di
appurare che la SEUS è stata costituita come società a capitale interamente
pubblico in base alla legge regionale n. 5
del 2009, il cui art. 24 ha rimodulato il servizio regionale di
emergenza-urgenza, è stata dotata di beni immobili resi disponibili da parte
dei soci (Regione Siciliana, Aziende Sanitarie Provinciali e Aziende
Ospedaliere) e di beni mobili da reperire sul mercato, mentre il personale
dipendente è stato assunto ex novo a seguito di trattativa con le 00.SS..
Infondata è la ipotizzata
violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) - su cui
si basa anche il principio della certezza del diritto, riconosciuto anche in
ambito comunitario - in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati,
per quanto possibile, in modo analogo, cosa che nella specie, nei giudizi di
merito, non sarebbe avvenuto. Va, infatti, osservato che nel nostro ordinamento
la regola dello "stare decisis" - per costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità - costituisce soltanto un valore o, comunque, una
direttiva di tendenza, immanente nell'ordinamento processuale (soprattutto in
tema di norme procedurali per le quali l'esigenza di un adeguato grado di
certezza si manifesta con maggiore evidenza), ma la cui presenza è compatibile
con la possibilità di discostarsi da un orientamento interpretativo anche del
giudice di legittimità - investito istituzionalmente della funzione della
nomifilachia - purché lo si faccia con forti ed apprezzabili ragioni
giustificative (Cass. SU 31 luglio 2012, n, 13620; Cass. 15 ottobre 2007, n.
21553; Cass. 13 maggio 2003, n. 7355). A maggior ragione, quindi, tale regola
non sussiste tra giudici del merito, in quanto pur costituendo ormai un valore
costituzionalmente protetto l'affidamento del cittadino, ingenerato da scelte
dell'autorità, legislativa, amministrativa e giudiziaria e pur essendo il
mantenimento della coerenza dell'ordinamento tra le funzioni essenziali della
giurisdizione, costituzionale e comune, così come della legislazione, tuttavia
non si considera contraddittoria - tanto meno ai fini di una eventuale
violazione dell'art. 3 Cost. - una giurisprudenza in ragionata evoluzione.
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