Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA REGOLA DELLO "STARE DECISIS" E' UNA DIRETTIVA DI TENDENZA - E' possibile discostarsi da un orientamento interpretativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 21220 del 20 ottobre 2015, Pres. Vidiri, Rel. Tria).

Circa cinque anni fa è stata costituita, con capitale interamente pubblico la S.E.U.S., Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria, cui è stato affidato il servizio del 118, in precedenza gestito dalla SI.SE., Siciliana Servizi Emergenze. La ricollocazione del personale SI.SE. è stata attuata mediante accordi sindacali. Alcuni dei lavoratori interessati alla vicenda hanno chiesto al Tribunale di Palermo di accertare che il loro rapporto con la SI.SE. era continuato ininterrottamente con la SEUS. Nella causa promossa da Giuseppe T. il Tribunale all'esito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda in quanto ha escluso sia l'esistenza dell'azienda che il suo trasferimento, totale o parziale. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello. Altre cause, promosse da colleghi di Giuseppe T. avverso la stessa azienda, sono state definite con pronunce di rigetto. Giuseppe T. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte palermitana per erronea valutazione della prove e violazione di legge. Egli ha, tra l'altro, rilevato il contrasto verificatosi tra i giudici del merito sulla sua questione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21220 del 20 ottobre 2015, Pres. Vidiri, Rel. Tria) ha rigettato il ricorso. La Cassazione ha tra l'altro osservato che nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, sicché la sentenza non merita alcuna censura. In particolare la Corte palermitana, dandone plausibile giustificazione, ha confermato la decisione del primo giudice secondo cui le risultanze processuali hanno consentito di escludere la sussistenza di elementi di fatto comprovanti la ricorrenza di una fattispecie disciplinata dall'art. 2112 cod. civ., in quanto: a) non è emerso che vi sia stato tra la SISE e la SEUS un trasferimento di mezzi tale che senza di esso la seconda società non avrebbe potuto svolgere la propria attività di impresa; b) la prova documentale ha consentito di appurare che la SEUS è stata costituita come società a capitale interamente pubblico in base alla legge regionale n. 5  del 2009, il cui art. 24 ha rimodulato il servizio regionale di emergenza-urgenza, è stata dotata di beni immobili resi disponibili da parte dei soci (Regione Siciliana, Aziende Sanitarie Provinciali e Aziende Ospedaliere) e di beni mobili da reperire sul mercato, mentre il personale dipendente è stato assunto ex novo a seguito di trattativa con le 00.SS..

Infondata è la ipotizzata violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) - su cui si basa anche il principio della certezza del diritto, riconosciuto anche in ambito comunitario - in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo, cosa che nella specie, nei giudizi di merito, non sarebbe avvenuto. Va, infatti, osservato che nel nostro ordinamento la regola dello "stare decisis" - per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - costituisce soltanto un valore o, comunque, una direttiva di tendenza, immanente nell'ordinamento processuale (soprattutto in tema di norme procedurali per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza), ma la cui presenza è compatibile con la possibilità di discostarsi da un orientamento interpretativo anche del giudice di legittimità - investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia - purché lo si faccia con forti ed apprezzabili ragioni giustificative (Cass. SU 31 luglio 2012, n, 13620; Cass. 15 ottobre 2007, n. 21553; Cass. 13 maggio 2003, n. 7355). A maggior ragione, quindi, tale regola non sussiste tra giudici del merito, in quanto pur costituendo ormai un valore costituzionalmente protetto l'affidamento del cittadino, ingenerato da scelte dell'autorità, legislativa, amministrativa e giudiziaria e pur essendo il mantenimento della coerenza dell'ordinamento tra le funzioni essenziali della giurisdizione, costituzionale e comune, così come della legislazione, tuttavia non si considera contraddittoria - tanto meno ai fini di una eventuale violazione dell'art. 3 Cost. - una giurisprudenza in ragionata evoluzione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it