Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IL FATTO VA COMUNQUE NARRATO NEI TERMINI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE - Secondo il nuovo art. 132 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24940 del 10 dicembre 2015, Pres. Venuti, Rel. Tria).

L'art. 132 cod. proc. civ. indica gli elementi che devono essere contenuti obbligatoriamente nella sentenza. L'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tuttavia la predetta eliminazione della necessità di esporre lo svolgimento del processo non esclude la necessità di definire il fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell'istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (vedi per tutte: Cass. 11 novembre 2010, n. 22845). In particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che: a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864); b) la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n. 3828). È stata anche affermata la legittimità della motivazione per relationem alle conclusioni del CTU, purché dalla giustapposizione della sentenza redatta dal giudice e della relazione del consulente cui la sentenza fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il ragionamento posto a base della decisione.


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