Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

DAL NUOVO TESTO DELL'ART. 360 C.P.C. E' SCOMPARSO IL TERMINE "MOTIVAZIONE" - L'omesso esame deve riguardare un fatto storico (Cassazione Sezione Lavoro n. 24801 del 7 dicembre 2015, Pres. Venuti, Rel. Doronzo).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte ( Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della motivazione. Ed infatti perché la violazione sussista si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione", fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum". Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta). Inoltre, il vizio può attenere solo alla quaestio facti (in ordine alle quaestiones juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è scomparso il termine motivazione e, pertanto, l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).


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