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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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DAL NUOVO TESTO DELL'ART. 360 C.P.C. E' SCOMPARSO IL TERMINE "MOTIVAZIONE" - L'omesso esame deve riguardare un fatto storico (Cassazione Sezione Lavoro n. 24801 del 7 dicembre 2015, Pres. Venuti, Rel. Doronzo).
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Le Sezioni Unite della Suprema
Corte ( Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054) hanno avuto modo di precisare
che a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., il vizio di
motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell'art. 132
c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo
quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della
motivazione. Ed infatti perché la violazione sussista si deve essere in
presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a
quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per
mancanza di motivazione", fattispecie che si verifica quando la motivazione
manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le
argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del decisum". Pertanto, a seguito della riforma del 2012
scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della
sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta
omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della
irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta). Inoltre, il vizio
può attenere solo alla quaestio facti (in ordine alle quaestiones
juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale,
deve, cioè, attenere alla motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Dal nuovo
testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è scomparso il termine motivazione e,
pertanto, l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo
(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia).
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