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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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NELLE ASSUNZIONI A TERMINE LA CAUSALE DEVE ESSERE RIFERITA A REALTA' SPECIFICHE - In base al d.lgs. n. 368/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 22363 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna).
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Stefano M. è stato assunto alle
dipendenze della Esselunga Spa con un contratto a tempo determinato in data 14
luglio 2003 recante causale riferita a "intensificazione
dell'attività lavorativa". Cessato il rapporto il lavoratore ha chiesto al
Tribunale di Massa di accertare la nullità del termine apposto al contratto per
violazione dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001. Il Tribunale ha accolto la domanda
per genericità della causale indicata nel contratto. Questa decisione è stata
confermata dalla Corte di Appello di Genova. L'azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte genovese per violazione
dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 22363 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna), ha rigettato il
ricorso. Essendo stato stipulato il 14.7.03 il contratto il cui termine è stato
ritenuto nullo dalla gravata pronuncia - ha osservato la Corte - nel caso in
esame si applica la formulazione originaria dell'art. 1 del digs. n. 368/01, in
base al quale è richiesta l'indicazione, da parte del datore di lavoro, delle
"specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". La norma ha inteso
stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenza 23.4.09, in causa
C-378/07; sentenza 22.1105, in causa C-144/04), un onere di indicazione
sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua
portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, si da assicurare
la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni. Il datore di lavoro ha
l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che
contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue
esigenze, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia
chiamata a realizzare (cfr. Cass. n. 208/15). In altre parole - ha osservato la
Corte - affinché non si cada nella genericità, il sistema impone al datore di
lavoro l'onere di specificare fin dalla stipula del contratto a termine le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate,
onere che, per quanto valutabile in sede di controllo giudiziale con un certo
grado di elasticità, nondimeno impone, al fine di evitare l'uso indiscriminato
dell'istituto, che la causale sia riferita a realtà specifiche in cui il
contratto viene ad essere calato. Nulla di tutto ciò - ha concluso la
Cassazione - si rinviene nel caso di specie, avendo la Corte territoriale
correttamente evidenziato che il puro e semplice riferimento a una non meglio
chiarita "intensificazione dell'attività
lavorativa" non consente che la concreta esigenza dell'assunzione a
termine possa essere ascritta ad uno specifico contesto aziendale, trattandosi
di espressione potenzialmente idonea a ricomprendere qualunque esigenza lato sensu produttiva avuto riguardo a
qualsiasi ambiente di lavoro e a qualsiasi arco temporale.
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