Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NELLE ASSUNZIONI A TERMINE LA CAUSALE DEVE ESSERE RIFERITA A REALTA' SPECIFICHE - In base al d.lgs. n. 368/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 22363 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna).

Stefano M. è stato assunto alle dipendenze della Esselunga Spa con un contratto a tempo determinato in data 14 luglio 2003 recante causale riferita a "intensificazione dell'attività lavorativa". Cessato il rapporto il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Massa di accertare la nullità del termine apposto al contratto per violazione dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001. Il Tribunale ha accolto la domanda per genericità della causale indicata nel contratto. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte genovese per violazione dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22363 del 2 novembre 2015, Pres. Stile, Rel. Manna), ha rigettato il ricorso. Essendo stato stipulato il 14.7.03 il contratto il cui termine è stato ritenuto nullo dalla gravata pronuncia - ha osservato la Corte - nel caso in esame si applica la formulazione originaria dell'art. 1 del digs. n. 368/01, in base al quale è richiesta l'indicazione, da parte del datore di lavoro, delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". La norma ha inteso stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenza 23.4.09, in causa C-378/07; sentenza 22.1105, in causa C-144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, si da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni. Il datore di lavoro ha l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare (cfr. Cass. n. 208/15). In altre parole - ha osservato la Corte - affinché non si cada nella genericità, il sistema impone al datore di lavoro l'onere di specificare fin dalla stipula del contratto a termine le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate, onere che, per quanto valutabile in sede di controllo giudiziale con un certo grado di elasticità, nondimeno impone, al fine di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto, che la causale sia riferita a realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Nulla di tutto ciò - ha concluso la Cassazione - si rinviene nel caso di specie, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che il puro e semplice riferimento a una non meglio chiarita "intensificazione dell'attività lavorativa" non consente che la concreta esigenza dell'assunzione a termine possa essere ascritta ad uno specifico contesto aziendale, trattandosi di espressione potenzialmente idonea a ricomprendere qualunque esigenza lato sensu produttiva avuto riguardo a qualsiasi ambiente di lavoro e a qualsiasi arco temporale.


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