Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO HA DIRITTO A PERCEPIRE I COMPENSI INCENTIVANTI VERSATI AI DIPENDENTI IN ORGANICO - Non discriminazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 24736 del 4 dicembre 2015, Pres. Macioce, Rel. Blasutto).

Giorgio N. ha lavorato alle dipendenze della Croce Rossa Italiana con contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di autista soccorritore, inquadrato nell'Area A, posizione A2 CCNL enti pubblici non economici. Egli ha percepito una retribuzione inferiore a quella corrisposta ai dipendenti della CRI con contratto a tempo indeterminato in quanto non gli sono stati corrisposti i compensi incentivanti versati ai lavoratori stabilmente in organico. Pertanto egli ha chiesto al Tribunale di Brescia di condannare la CRI al pagamento dei compensi arretrati spettanti a tale titolo.  A sostegno della domanda, ha dedotto che il mancato riconoscimento di tale componente della retribuzione accessoria contrastava con la normativa comunitaria e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 d.lgs. 368/01, non derogabile se non in presenza di una obiettiva incompatibilità della natura e funzione del compenso con la prestazione di lavoro a tempo determinato e che tale incompatibilità, il cui onere di allegazione e prova gravava sull'Amministrazione, nella specie non sussisteva avendo il ricorrente svolto il medesimo lavoro di autista soccorritore dei colleghi assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nella stessa qualifica, contribuendo così allo stesso modo al miglioramento della produttività dell'Ente. Sulla base di tali premesse, egli ha chiesto che fosse accertato il suo diritto a percepire il compenso incentivante previsto dal CCNL per il periodo 5 luglio 2006 - 31 dicembre 2010 e che, conseguentemente, la C.R.I. fosse condannata al pagamento dei compensi arretrati spettanti a tale titolo nella misura specificata, o in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori. In primo grado la domanda è stata accolta dal giudice adito, secondo il quale non esiste una astratta incompatibilità fra la causale del trattamento e la natura temporanea della prestazione; l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio mediante erogazioni correlate alla produttività collettiva e individuale vale anche nel caso del contratto a termine; inoltre, in base al principio di non discriminazione espresso dall'art. 6 del d.lgs. 368/01 era la parte convenuta a dover fornire la prova degli elementi di oggettiva incompatibilità e tale dimostrazione non era stata data; per altro verso il contratto integrativo 2006/2009 aveva espressamente esteso il sistema incentivante ai lavoratori a tempo determinato, il che rafforzava la tesi per il periodo pregresso. La C.R.I. è stata condannata al pagamento del compenso incentivante per il periodo 2006-2010, calcolato sulla media di quello corrisposto ai colleghi di Giorgio N. con le medesime mansioni, oltre interessi legali. In grado di appello la Corte di Brescia ha accolto il gravame di C.R.I. e ha riformato la sentenza impugnata, osservando che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 32 CCNL comparto Enti pubblici non economici, le voci della retribuzione accessoria ivi previste, pur potendo essere astrattamente compatibili con la prestazione a tempo determinato (e di durata annuale), richiedono che siano provati, in relazione alla natura di ciascuna di esse, i relativi presupposti giustificativi (se fossero stati fissati obiettivi e se il raggiungimento degli stessi fosse stato verificato o, viceversa, se i compensi fossero stati conferiti a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente da tale verifica). Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte bresciana per violazione di legge e di contratto collettivo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24736 del 4 dicembre 2015, Pres. Macioce, Rel. Blasutto) ha accolto il ricorso. Essa ha ricordato che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE stabilisce: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Tale disposizione ha trovato coerente recezione nell'ordinamento interno, sotto la medesima rubrica (Principio di non discriminazione), nell'art. 6 d.1gs. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (oltre alle ferie, alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto, anche) "ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) "in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". Nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE - ha rilevato la Cassazione - la suddetta direttiva, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e l'accordo quadro ad essa allegato si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esigono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro (Corte giust. UE 8 settembre 2011, in causa C-177/10). E la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05). Sicché - ha concluso la Cassazione - i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, non potendo il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro, risolvendosi nella negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego (Corte Giust. UE 22 dicembre 2010, in cause C-444/09 e C-456/09, con specifico riferimento a un'indennità di servizio per anzianità).


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