Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DAI DIPENDENTI RAI - Il credito si prescrive in dieci anni (Cassazione Sezione Lavoro sentenze n. 276 del 12 gennaio 2016 e n. 1756 del 29 gennaio 2016, Pres. Amoroso, rel. Berrino).

La mancata fruizione delle ferie da parte dei dipendenti della RAI ha formato oggetto di due pronunce della Suprema Corte.

La sentenza n. 276 del 12 gennaio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Berrino, concerne il giudizio promosso dal giornalista Marcello U. davanti al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda condannando l'azienda al pagamento di € 17.527,00. In grado di appello la Corte di Roma ha condannato la Rai al pagamento del maggior importo di € 53.502,00 in quanto ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. secondo cui il risarcimento deve essere diminuito nel caso in cui il creditore abbia concorso a cagionare il danno. Per la parte relativa allo smaltimento delle ferie non ancora godute del personale giornalistico di cui all'accordo del 18.7.95 fra la Rai e l'Associazione sindacale Usigrai - ha osservato la Corte romana - la datrice di lavoro era rimasta inadempiente rispetto al disposto di cui al punto 9, nel senso che non aveva provveduto a collocare in ferie il ricorrente, che non aveva presentato la relativa domanda.

La Rai ha proposto ricorso per cassazione censurando l'impugnata sentenza per violazione di legge e insufficienza di motivazione. La Suprema Corte con la predetta sentenza, ha rigettato il ricorso. La decisione impugnata - ha ricordato la Corte - si basa sulla constatazione di fatto della provata inadempienza dell'azienda, inadempienza ravvisata nel mancato esercizio del potere datoriale di collocare il dipendente in ferie in caso di assenza di richiesta nei termini contrattuali, potere, questo, espressamente previsto al punto 9 dell'accordo sindacale del 18.7.1995 tra RAI ed USIGRAI in ordine allo smaltimento delle ferie non ancora godute dal personale giornalistico; in ogni caso un tale concorso è stato escluso dalla Corte d'Appello in base alla considerazione, adeguatamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici, che era stato proprio il comportamento inadempiente della datrice di lavoro a determinare i presupposti della mancata fruibilità delle ferie da parte del dipendente.

Tra l'altro, secondo la condivisa analisi condotta dai giudici d'appello - ha affermato la Cassazione - la suddetta previsione collettiva era significativa della necessità datoriale di regolare la disciplina delle ferie arretrate, proprio al fine di evitare che le esigenze aziendali si traducessero in un impedimento alla loro normale fruizione, diritto, questo, costituzionalmente garantito ed irrinunciabile. Inoltre, il rimedio del collocamento forzoso in ferie, così come previsto dalla summenzionata fonte collettiva, era anche idoneo, se puntualmente esercitato, a privare di rilievo la mancata collaborazione del lavoratore che non presentava l'apposito piano di ferie.

In relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350106 e c-520/06 della Corte di giustizia dell'Unione europea) - ha rilevato la Cassazione - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Ne consegue - ha concluso la Corte -  l'illegittimità, per contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.

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La sentenza n. 1756 del 29 gennaio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Berrino, concerne il giudizio promosso da Sergio M., impiegato della Rai, davanti al Tribunale di Firenze, per ottenere l'importo di € 6.000,00 per indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel corso degli anni precedenti. Il Tribunale ha accolto la domanda. In grado di appello, respingendo le censure proposte dalla Rai, la Corte fiorentina ha escluso che il credito in esame, riconducibile a ferie e riposi non goduti anteriori al 2000, si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, come tale soggetta al regime della prescrizione ordinaria (decennale). Inoltre, secondo la Corte era sufficiente a fondare il diritto dell'appellato il fatto dell'inadempimento dell'azienda radiotelevisiva che non aveva assicurato, attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici, la fruizione dell'irrinunciabile diritto alle ferie.

La Rai ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello, tra l'altro, per non avere considerato che nella fattispecie trovava applicazione la prescrizione quinquennale, stante la natura retributiva dell'indennità sostitutiva. La Suprema Corte con la predetta sentenza ha rigettato il ricorso.

L'indennità sostitutiva delle ferie non fruite - ha osservato la Corte - ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. In effetti - ha rilevato la Corte - il carattere risarcitorio dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute discende dalla considerazione che la stessa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è preordinato, mentre il carattere retributivo deriva dal fatto che la stessa indennità rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali; ne consegue l'inclusione dell'indennità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

In effetti - ha osservato la Corte - il carattere risarcitorio dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute discende dalla considerazione che la stessa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è preordinato, mentre il carattere retributivo deriva dal fatto che la stessa indennità rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

Tanto premesso - ha aggiunto la Corte - non può non evidenziarsi che ai fini della verifica della prescrizione è necessario che il diritto che l'indennità in esame tende a soddisfare possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo. Invece, quest'ultima funzione, anch'essa assolta dall'indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l'incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.

In base a consolidati e condivisi orientamenti di legittimità - ha affermato la Corte - il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". All'interno della più ampia categoria dei riposi lavorativi (pause intermedie, riposo giornaliero, settimanale ed annuale) quello feriale riveste una più accentuata dimensione personalistica ed esistenziale in quanto rivolto - più delle altre tipologie di riposo - non solo al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione, ma anche a consentire alla persona di poter coltivare interessi morali e materiali, personali e sociali di natura extralavorativa, fruendo di un periodo tempo libero retribuito. Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: "Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione".

In base all'art. 2109 c.c., comma 2, l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute; in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell'Unione europea) - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva.


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