Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ALLE SEZIONI UNITE UNA QUESTIONE DI ECCESSO DI FORMALISMO - Effettività della tutela in sede giudiziaria (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1081 del 21 gennaio 2016, Pres. Di Palma, Rel. Nazzicone).

Ove la sentenza della Corte d'Appello sia stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia notificata di detta sentenza, per non incorrere nell'improcedibilità. Si è posta la questione se l'improcedibilità vada dichiarata anche nel caso in cui la copia notificata della sentenza sia stata depositata dal controricorrente. Sinora la Suprema Corte si è pronunciata prevalentemente in senso restrittivo, escludendo l'effetto "salvifico" del deposito della sentenza da parte del controricorrente.

La questione è stata riproposta in un giudizio innanzi alla Prima Sezione della Cassazione che con ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21/1/2016 (Pres. Di Palma, Rel. Nazzicone), rilevato il contrasto riscontrato negli orientamenti delle sezioni semplici, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del giudizio alle Sezioni Unite. Nella motivazione dell'ordinanza si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17931/25013, secondo cui "la Corte di Strasburgo reputa che nell'interpretazione ed applicazione della legge, in particolare di quella processuale, gli stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli «eccessi di formalismo», segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel «diritto di accesso ad un tribunale» sopra menzionato" (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931). La notazione - si osserva nell'ordinanza - appare del tutto pertinente nel caso in esame, come pure le significative pronunzie della Corte di Strasburgo ivi segnalate (Corte eur. DU 24 aprile 2008, ric. n. 17140/08; 21 febbraio 2008, ric. n. 2602/06; 8 giugno 2005, ric. n. 74328/01). Ad esse occorre aggiungere la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale afferma che - pur non essendo il diritto di accesso assoluto e permettendo limitazioni interne di ricevibilità del ricorso - "queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un Tribunale venga leso nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. In effetti, il diritto di accesso ad un Tribunale viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (Corte eur. DU 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06, punto 39).

L'ordinanza ricorda pure che "l'art. 6 della Convenzione non costringe gli Stati contraenti a creare delle Corti d'Appello o di Cassazione. Tuttavia, uno Stato che si dota di giurisdizioni di tale natura ha l'obbligo di vigilare affinché le parti in causa beneficino presso di esse delle garanzie fondamentali" (punti 40, 41). Nello stesso senso già altre pronunce, secondo cui, sebbene il diritto a ricorrere dinanzi a un giudice non sia assoluto, ma assoggettabile a limitazioni, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, esse non devono tuttavia impedire ai singoli di avvalersi di un rimedio giuridico disponibile (Corte eur. D.U. 6 dicembre 2011, ricorso n. 41959/08, Anastasakis c. Grecia, § 24; così pure citata Corte di giustizia UE 28 febbraio 2013, Arango Jaramillo, punto 43, e ord. 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C-73/10 P, punto 53) e si conciliano con l'art. 6 Cedu solo se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. Corte eur. DU 9 gennaio 2014, ricorso n. 71658/10, Viard c. Francia, punto 29; 18 gennaio 2011, ric. n. 2555/03, cit., punto 56; 24 aprile 2008, ricorso n. 17140/05, Kemp e altri c. Lussemburgo, punto 47; 24 maggio 2006, ric. n. 20627/04, Liakopoulou c. Grecia, punto 17). E accaduto, in passato, che sia stata considerata in violazione dell'art. 6 Cedu una decisione della Suprema Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile un'impugnazione a causa del mancato rispetto del termine assegnato al ricorrente per la notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., senza tener conto delle obiettive difficoltà incontrate dalla parte nell'effettuare tale attività di notificazione, essendo i litisconsorti residenti all'estero (cfr. Cass. 4 giugno 2001, n. 7482 e Corte eur. DU 19 maggio 2005, Kaufmann c. Italia), onde in seguito la Corte si è uniformata al meno restrittivo orientamento (Cass. 12 settembre 2008, n. 23543). Allo stesso modo, più di recente le Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014, n. 5700), proprio invocando l'art. 6 Cedu, hanno innovato sulla questione relativa alla possibilità di concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso per equo indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001. La sanzione dell'improcedibilità del ricorso per cassazione potrebbe, dunque - ha concluso l'ordinanza - costituire una limitazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non proporzionale allo scopo perseguito dalla regola in esame.


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