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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, IN CASO DI DIFFAMAZIONE, PUO' ESSERE DISPOSTA INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVA DELL'ESISTENZA DI UN DANNO ATTUALE - Sanzione autonoma (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1091 del 21 gennaio 2016, Pres. Di Palma, Rel. Genovese).
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In materia di diffamazione,
l'ordine di pubblicazione della sentenza costituisce "una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al
risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice
la ritenga utile, la integrale riparazione del danno", contribuendo a
rimuovere il discredito gettato su un soggetto e a ricostruire la sua immagine pubblica.
E' significativo che la pubblicazione della sentenza sia un provvedimento,
costituente oggetto di un potere discrezionale del giudice, che può essere
disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale,
trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della
collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria
in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi
dell'illecito nel futuro (v. Cass. n. 6226/2013, n. 1982/2003, n. 564/1995), a differenza
del risarcimento del danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un
pregiudizio già verificatosi (v. Cass. n. 12103/1995). Si spiega dunque perché
una parte della dottrina abbia inteso questa misura come diretta non
specificamente a riparare il danno, ma a tutelare l'interesse generale a che non
circolino false rappresentazioni della realtà. In tal senso sembra deporre il
riferimento dell'art. 120 c.p.c. - come presupposto per l'emissione dell'ordine
di pubblicazione - a una "decisione di merito" e non necessariamente a una
condanna al risarcimento del danno o a distinti facere di reintegrazione
del diritto leso.
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