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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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LA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PUO' ESSERE COMMESSA ANCHE MEDIANTE UNA BACHECA FACEBOOK - Rapporto interpersonale allargato a un numero indeterminato di aderenti (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 8328/16 udienza 13 luglio 2015, Pres. Bruno, Rel. Pezzullo).
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Il reato di diffamazione può
essere commesso a mezzo di internet sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata
di cui al terzo comma della norma incriminatrice, dovendosi presumere la
ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua
natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da
un numero indeterminato di soggetti. In particolare, anche la diffusione di un messaggio
diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché
la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per
questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un
numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di
tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la
bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra
una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le
rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto
interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del
rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al
fine di una costante socializzazione. Pertanto, la condotta di postare un commento
sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso,
per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento
tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di
guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella
tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma.
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